DETRAZIONE DEL 55%: CAMBIANO I VALORI DI TRASMITTANZA
La Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio ha pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 gennaio che aggiorna il DM dell'11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici. Con tale intervento vengono modificati i valori di trasmittanza termica delle strutture opache degli edifici e degli infissi (definiti ora "chiusure apribili ed assimilabili" per includere anche le vetrine), utili ai fini della detrazione fiscale del 55%.
I valori relativi alla trasmittanza delle diverse parti dell'involucro edilizio, sono stati modificati ottimizzandoli in maniera specifica per le singole zone climatiche in cui è stata suddivisa l'Italia e possono quindi essere stati aumentati in alcune zone e diminuiti in altre.
Questi i nuovi limiti di trasmittanza
in zona climatica A:
strutture opache verticali: 0,54
coperture: 0,32
pavimenti: 0,60
chiusure apribili o assimilabili: 3,7
In zona climatica B
strutture opache verticali: 0,41
coperture: 0,32
pavimenti: 0,46
chiusure apribili o assimilabili: 2,4
In zona climatica C
strutture opache verticali: 0,34
coperture: 0,32
pavimenti: 0,40
chiusure apribili o assimilabili: 2,1
In zona climatica D
strutture opache verticali: 0,29
coperture: 0,26
pavimenti: 0,34
chiusure apribili o assimilabili: 2,0
In zona climatica E
strutture opache verticali: 0,27
coperture: 0,24
pavimenti: 0,30
chiusure apribili o assimilabili: 1,8
In zona climatica F
strutture opache verticali: 0,26
coperture: 0,23
pavimenti: 0,28
chiusure apribili o assimilabili: 1,6
